Questo provvedimento, commenta il direttore di Coldiretti Piacenza Massimo Albano, arriva dopo le incensanti richieste di Coldiretti Piacenza volte alla semplificazione degli adempimenti annessi al controllo dei sottoprodotti della vinificazione ed alla valorizzazione di vinacce e fecce tramite utilizzi alternativi alla distillazione”.
In sostanza questa disposizione ricalca quanto previsto dal DM 7407 del 4 agosto 2010 che modifica l’art. 5 e l’art.15 del DM n. 5396 del 27 novembre 2008.
Viene pertanto allargata la sfera dei sottoprodotti di applicazione del “ritiro sotto controllo”, quale modalità alternativa alla distillazione di fecce e vinacce tese ad esonerare i produttori, che vogliono destinare i sottoprodotti di vinificazione ad uso agronomico ed energetico in primis, ma anche farmaceutico e cosmetico. Importante è evidenziare che prima della modifica del suddetto decreto l’esonero dall’obbligo di consegna era limitato ai soli produttori con produzione di vino compreso tra i 25 e i 100 HL.
Entrando nello specifico, gli usi alternativi alla consegna in distilleria dei sottoprodotti sono i seguenti:
1.Uso agronomico diretto, mediante la distribuzione dei sottoprodotti nei terreni agricoli, nel limite di 3.000 kg per ettaro di superficie agricola risultante nel fascicolo aziendale, a condizione di un espresso impegno ad utilizzare i sottoprodotti stessi per uso agronomico.
2.Uso agronomico indiretto, mediante l’utilizzo dei sottoprodotti per la preparazione di fertilizzanti.
3.Uso energetico, mediante l’utilizzo dei sottoprodotti quale biomassa per la produzione di biogas o per alimentare impianti per la produzione di energia, utilizzati anche congiuntamente ad altre fonti energetiche destinabili alla produzione di biogas o biomasse combustibili.
4.Uso farmaceutico, mediante l’utilizzo dei sottoprodotti per la preparazione di farmaci.
5.Uso cosmetico, mediante l’utilizzo dei sottoprodotti per la preparazione di cosmetici.
Le operazioni di dispersione devono concludersi entro 30 giorni dalla fine del periodo vendemmiale per le vinacce, mentre per le fecce 30 giorni dalla data del loro ottenimento.
I produttori che destinano i sottoprodotti ad usi alternativi, devono effettuare specifica comunicazione compilando un modello da trasmettere all’Ufficio periferico dell’ICQRF territorialmente competente, almeno entro il quarto giorno antecedente l’inizio delle operazioni di ritiro. Rimane comunque la possibilità, a discrezione del produttore, di indirizzare i prodotti derivanti dalla vinificazione, alle distillerie.
“Coldiretti Piacenza, conclude Albano, che è a disposizione per la predisposizione degli adempimenti, già da diversi mesi aveva appositamente interessato la Regione Emilia Romagna per la modifica del decreto, coinvolgendo direttamente l’assessore provinciale all’agricoltura, i consiglieri e gli assessori regionali piacentini. Per tale motivo siamo estremamente soddisfatti per questo importante traguardo volto alla semplificazione e alla riduzione dei costi a favore delle nostre aziende vitivinicole”.
7 Settembre 2010
COLDIRETTI OTTIENE ANCHE DALLA REGIONE LA SEMPLIFICAZIONE PER I SOTTOPRODOTTI DELLA VINIFICAZIONE